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Sez. 5, Sentenza n. 27613 del 08/06/2005 Cc. (dep. 26/07/2005) Rv. 232292 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE | Sequestro preventivo, disposto dal giudice dell'esecuzione, di beni sottoposti a confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in Legge n. 356 del 1992, n. 356, in sede di cognizione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232292-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - IN GENERE

Non rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo di beni sottoposti, in sede di cognizione, a confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in Legge n. 356 del 1992, in quanto il sequestro, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., costituisce una misura cautelare che può essere adottata nel corso del procedimento dal "giudice competente a pronunciarsi nel merito"; d'altro canto, il provvedimento di confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, stante l'inscindibile collegamento tra la cautela ed il provvedimento ablativo, con la conseguenza che il sequestro è non solo logicamente strumentale rispetto alla confisca ma rappresenta, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 12 sexies succitato, un atto necessario di avvio del procedimento applicativo della misura patrimoniale di prevenzione, di guisa che il decreto di sequestro deve precedere anziché seguire la confisca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)