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Sez. 4, Sentenza n. 23165 del 18/03/2003 Cc. (dep. 27/05/2003) Rv. 225664 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Reati attinenti alla criminalità mafiosa - Sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. e 12 d.l. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992 - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225664-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, rientra nella sfera di attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ex art. 321 cod. proc. pen., considerato che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n.356 del 1992, e che pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)