Sez. L, Sentenza n. 381 del 14/01/2004 (Rv. 569419 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23, legge n. 56 del 1987 - Incidenza sull'onere del datore di lavoro di provare la legittimità del termine e dell'eventuale proroga - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 386 del 2001.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine - le quali possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962 - non modifica l'onere della prova delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l'eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere che l'art. 2 della legge n. 230 del 1962 pone a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere probatorio deriva la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto. (Fattispecie alla quale, "ratione temporis" non era applicabile il D.Lgs. n. 386 del 2001, che ha abrogato la legge n. 230 del 1962).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)