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Sez. 3, Sentenza n. 5453 del 18/05/1995 (Rv. 492321 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Proposizione in autonomo giudizio successivo al formarsi del giudicato sugli interessi - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492321-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

La domanda di risarcimento del maggior danno a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. è proponibile anche in un autonomo giudizio, successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sugli interessi legali per il medesimo ritardo nel pagamento di una somma di denaro, ove nel primo giudizio il creditore abbia fatto espressa riserva di agire in tempo successivo per il maggior danno ed al riguardo il debitore abbia aderito o non abbia fatto opposizione, con la conseguenza che, in tale situazione, il debitore convenuto nel secondo giudizio può correlativamente opporre l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, non azionato nel giudizio precedente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)