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Sez. 5, Sentenza n. 27504 del 01/07/2025 Cc. (dep. 25/07/2025) Rv. 288520-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITA' DI ORDINANZE | Ordinanza cautelare disposta per il delitto di lesione personale - Successiva morte della vittima - Ordinanza cautelare per il delitto di omicidio preterintenzionale - Retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen.- Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288520-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITA' DI ORDINANZE

In tema di misure cautelari personali, la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, disposta dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di una prima ordinanza disposta per il delitto di lesione personale e di altra successiva adottata, al sopraggiungere della morte della vittima, per il delitto di omicidio preterintenzionale, dovendosi, in tal caso, escludere l'identità strutturale tra le due fattispecie criminose.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)