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Sez. 5, Sentenza n. 28548 del 01/07/2010 Cc. (dep. 20/07/2010) Rv. 247895 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Identità del fatto - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247895-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha escluso l'identità del fatto, rilevante ai fini della preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen., con riguardo a procedimento per il delitto di omicidio preterintenzionale nel caso che le lesioni - per le quali si sia già proceduto - abbiano solo successivamente determinato la morte della persona offesa dalla condotta dell'agente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)