diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 391 del 09/02/1973 (Rv. 362345 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DI ESECUTIVITA - FUNZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362345-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ORDINANZA DI ESECUTIVITA - FUNZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il provvedimento del giudice istruttore, con il quale viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, ha funzione di controllo di legalita del procedimento e conferisce esecutorieta al titolo che si identifica nell'accordo delle parti e cioe in un atto negoziale. Come tale esso e privo di contenuto decisorio e non e pertanto impugnabile in Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. Quando, invece, faccia difetto il presupposto dato dalla Mancanza di contestazioni sul diritto alla divisione ovvero il provvedimento non ponga fine alla comunione, limitandosi ad una divisione parziale per stralcio di quote, si e fuori dello schema previsto dall'art 789 cod proc civ e la parte che vi ha interesse puo adire la Corte suprema per lo istituzionale esame di legittimita a norma della richiamata disposizione costituzionale. (Conf 1451/1969, mass n 340231; 2544/1968, mass n 334996; (Conf 1962/1966, mass n 323806).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)