Sez. 2, Sentenza n. 11778 del 24/06/1980 Ud. (dep. 08/11/1980) Rv. 146573 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DI IMPUGNAZIONI - SENTENZA APPELLABILE DA UNA PARTE E RICORRIBILE DALL'ALTRA - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DI IMPUGNAZIONI - SENTENZA APPELLABILE DA UNA PARTE E RICORRIBILE DALL'ALTRA - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
In virtu del principio della conversione dei mezzi di impugnazione il ricorso per Cassazione si converte di diritto in appello per tutte le parti, quando una di esse si sia avvalsa di tale ultimo mezzo, che per legge le competa. (fattispecie in cui il PM aveva proposto appello contro la sentenza di improcedibilita per applicazione dell'amnistia, mentre la parte civile e gli imputati avevano proposto ricorso per Cassazione. Nessuno degli imputati aveva, pero, depositato i motivi a sostegno dell'impugnazione. La Corte suprema ha ritenuto operante il principio di cui alla massima, trattandosi di causa di inammissibilita sopravvenuta e lo ha escluso per le cause di inammissibilita originarie). (Conf mass nn 127293, 113357, 100871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)