Sez. 2, Sentenza n. 4594 del 09/10/1973 Ud. (dep. 28/06/1974) Rv. 127293 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - CASI ANALOGHI - CONNESSIONE PROCESSUALE - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - SENTENZA SU REATI CONNESSI - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - CASI ANALOGHI - CONNESSIONE PROCESSUALE - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
La disposizione dell'art 514 cod proc pen dev'essere interpretata estensivamente, nel senso che il principio della conversione del ricorso in appello e applicabile non soltanto nell'ipotesi espressamente prevista dal citato articolo (connessione oggettiva dei reati) ma anche ai casi analoghi, come quello della connessione processuale (sostanziale o formale) e, come nella specie, di impugnazione di sentenza che ha pronunziato diversamente per il medesimo reato nei confronti di piu imputati, ciascuno dei quali e quindi titolare di un distinto mezzo d'impugnazione, e cio allo scopo di evitare, mediante la trattazione delle diverse impugnazioni nel medesimo grado, eventuali contraddittorieta di giudicati. Pertanto, quando una sentenza, anche se pronunziata su un unico reato, e appellabile da una parte e ricorribile dall'altra, ciascuna parte ha il diritto di avvalersi del mezzo d'impugnazione consentitole e, qualora tutte se ne siano avvalse, il ricorso per Cassazione si converte di diritto in appello (salva l'ipotesi d'inammissibilita di questo per causa originaria, prevista dal medesimo art 514) a nulla rilevando l'anteriorita dell'una o dell'altra dichiarazione d'impugnazione e l'omesso controllo del ricorrente in ordine all'avvenuta proposizione dell'appello di altra parte. Considerata l'operativita ope legis del principio di conversione e il carattere inderogabile e cogente della disposizione dell'art 514 cod proc pen, se il giudice di secondo grado, al quale sia stata devoluta la cognizione di entrambi i gravami per effetto della gia verificata conversione del ricorso, ometta di rilevarla e giudichi soltanto sull'appello dell'altra parte, rimettendo gli Atti alla Corte di Cassazione per la decisione sul ricorso, la conversione dev'essere dichiarata dalla Corte suddetta, che deve rimettere gli Atti al giudice d'appello per la decisione sul ricorso convertito; e a nulla rileva l'avvenuta definizione del giudizio d'appello sull'impugnazione dell'altra parte, poiche questo evento non fa venire meno la gia verificata conversione ne priva il ricorrente del diritto ormai acquisito alla conversione stessa e al rispetto dell'ordine dei gradi del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)