Sez. L, Sentenza n. 2993 del 13/05/1982 (Rv. 420910 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUMENTI DI PAGA IN FAVORE DI DETERMINATI DIPENDENTI PER PARTICOLARI MANSIONI - LEGITTIMITÀ - PRECLUSIONE EX LEGGE N. 858 DEL 1954 - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DELL'ATAC.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AUMENTI DI PAGA IN FAVORE DI DETERMINATI DIPENDENTI PER PARTICOLARI MANSIONI - LEGITTIMITÀ - PRECLUSIONE EX LEGGE N. 858 DEL 1954 - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI DELL'ATAC.*
La legge 6 agosto 1954 n. 858 (approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione), nonostante la fondamentale finalità di perequazione retributiva da essa perseguita, non preclude alle aziende di pubblico trasporto di corrispondere aumenti di paga in favore di determinati dipendenti, pur nell'ambito della medesima categoria, in considerazione delle particolari mansioni da essi svolte; né ad una siffatta possibilità si oppone il disposto dell'art. 36 della Costituzione, giacché la proporzionalità considerata da tale norma attiene soltanto all'adeguatezza del compenso alla prestazione lavorativa. (principi affermati in relazione all'art. 4 dell'accordo aziendale 7 agosto 1965 per il personale dell'a.T.A.C.). (Conf 1489/82, mass n 419308).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 858, Contr. Coll. 07/08/1965 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)