Sez. 3, Sentenza n. 14759 del 04/06/2008 (Rv. 603294 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Presunzione relativa di pari poteri gestori dei comproprietari - Conseguenze - Dissenso fra i condomini - Potestà di disporre rimessa alla maggioranza - Sussistenza - Comunista pregiudicato dalla maggioranza - Impossibilità di formare la maggioranza - Omessa delibera sull'amministrazione della cosa comune - Conseguenze - Ricorso all'autorità giudiziaria - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - IN GENERE
In tema di comunione, il potere di concorrere nell'amministrazione della cosa comune statuito dal primo comma dell'art. 1105 cod. civ. può, nei confronti dei terzi, indurre a ritenere che chi agisce per la comunione la rappresenti ma, per vincolare i comunisti agli atti non stipulati dalla maggioranza, occorre, in ogni caso, che gli stessi vi prestino consenso. Infatti, per gli atti di ordinaria amministrazione, tra cui quelli indicati dall'art. 374 cod. civ., poiché l'esercizio da parte del singolo della facoltà di amministrare la cosa comune può collidere con quello analogo degli altri, ai sensi del secondo comma della norma citata, la potestà di disporre spetta alla maggioranza delle quote, la cui volontà vincola la minoranza e, comunque, ciascun comunista, se ritiene di esserne pregiudicato, può ricorrere all'autorità giudiziaria, ai sensi del quarto comma del richiamato art. 1105 cod. civ., come nel caso in cui non si formi la volontà della maggioranza o non si deliberi sull'amministrazione della cosa comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)