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Sez. 3, Sentenza n. 3831 del 23/04/1996 (Rv. 497231 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Locazione della cosa comune da parte di un singolo condomino - Ammissibilità - Domanda di risoluzione del contratto - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini - Esclusione - Limiti - Dissenso fra i condomini - Impossibilità di formare una maggioranza - Ricorso all'autorità giudiziaria - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497231-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE

Il singolo condominio può locare la cosa comune senza necessità di espresso assenso degli altri condomini trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell'interesse di tutti e può del pari domandare la risoluzione del contratto senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini. Tuttavia, nel caso di dissenso dei due soli condomini circa l'opportunità di promuovere o coltivare il giudizio di risoluzione contrattuale, essendo esclusa la possibilità della formazione della maggioranza ed essendo altresì esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1105 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)