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Sez. 3, Sentenza n. 3725 del 19/04/1996 (Rv. 497163 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE | Locazione da parte di uno solo dei comunisti - Ammissibilità - Azione di rilascio - Legittimazione di un comunista diverso dal locatore - Sussistenza - Azioni proposte dal conduttore - Legittimazione passiva di ciascun condomino - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497163-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE

Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestorii da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che ciascun condomino, diverso da quello che ha assunto la veste di locatore, è attivamente legittimato ad agire per il rilascio del bene stesso, nonché passivamente legittimato nei confronti delle istanze e delle azioni del conduttore (nella specie, trattavasi di domanda di pagamento dell'indennità per perdita di avviamento commerciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)