Sez. 3, Sentenza n. 4688 del 21/07/1986 (Rv. 447405 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - DIFETTO DI FATTO NOTO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) - DIFETTO DI FATTO NOTO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di presunzione, poiché gli elementi che costituiscono la premessa di base perché il giudice possa risalire dal fatto noto al fatto ignoto, devono avere il carattere della certezza e della concretezza, non è consentito, in difetto di un fatto noto, utilizzare in suo luogo un fatto presunto e derivare da questo un'altra presunzione. (nella specie, il giudice del merito - in relazione ad un atto di Costituzione in mora - aveva reputato che l'esistenza della copia di talune lettere lasciava presumere la loro spedizione per via postale e che, a seguito di tale spedizione, esse dovevano essere verosimilmente pervenute al domicilio dei debitori. La suprema Corte, alla stregua del principio che precede, ha annullato siffatta decisione). (Conf 3306/83, mass n 428197; (Conf 1272/78, mass n 390633).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)