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Sez. 1, Sentenza n. 3593 del 15/04/1994 (Rv. 486220 - 01)

Prova civile - Prove indiziarie - Presunzioni - Semplici | Derivazione di presunzione da altra presunzione - Illegittimità.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486220-01

Prova civile - Prove indiziarie - Presunzioni - Semplici

La prova presuntiva comporta una discrezionalità valutativa del giudice di merito nell'inferire il fatto ignoto quale conseguenza assolutamente necessaria o solo ragionevolmente possibile del fatto noto, il quale, in quanto fondamento dell'illazione, deve comunque avere i caratteri della certezza e della concretezza; ne consegue che, in mancanza di un fatto noto, pacificamente affermato dalle parti o accertato dal giudice, non è consentito valorizzare una presunzione per derivare da essa un'altra presunzione, ossia la certezza probatoria in ordine ad un fatto ignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)