Sez. 1, Sentenza n. 3132 del 03/03/2001 (Rv. 546175 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI | Limiti desumibili dalla norma primaria del "neminem laedere" - Obbligo di osservanza da parte della P.A. - Sussistenza - Fattispecie in tema di oneri informativi della CONSOB.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI DISCREZIONALI
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche della norma primaria del "neminem laedere", sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 cod. civ., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (nella specie, il giudice di merito aveva rigettato una domanda risarcitoria avanzata da alcuni sottoscrittori di titoli atipici - nell'ambito di una operazione di offerta al pubblico delle quote dell'intero capitale sociale di una società immobiliare nata per la costruzione di un villaggio turistico- nei confronti della CONSOB, che aveva autorizzato l'operazione finanziaria nonostante la totale non veridicità del prospetto informativo depositato presso l'ente di controllo nel quadro della disciplina dettata dalla legge 77/1983 - applicabile, nella specie, "ratione temporis" -, rigetto motivato sul presupposto che la CONSOB stessa non avesse, all'epoca, alcuna potestà di indagare sulla verità dei fatti dichiarati nel prospetto illustrativo delle operazioni finanziarie ad essa sottoposte, bensì soltanto il potere di regolare in astratto i contenuti e le modalità delle informazioni da fornire al pubblico. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, e nell'affermare il principio di diritto che precede, ha, per converso, osservato che la responsabilità civile dell'organo pubblico di vigilanza era, nella specie, senz'altro predicabile, una volta accertata, da un canto, la evidente falsità di dati essenziali del prescritto prospetto informativo - come, peraltro, evidenziato perfino nell'ambito di una campagna di stampa svoltasi quasi contestualmente all'operazione finanziaria -, e, dall'altro, l'assoluta omissione di qualsivoglia intervento di tipo istruttorio, integrativo, repressivo su un'operazione che, "prima facie", non offriva un accettabile livello di veridicità delle informazioni rilasciate dall'operatore finanziario).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 12, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 18, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 18 bis, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 18 ter, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 18 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)