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Sez. 1, Sentenza n. 64 del 05/01/2000 (Rv. 532719 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Condono fiscale ex D.L. n. 564 del 1994 - Controversie tra il privato e l'Amministrazione finanziaria - Relative a pretese ulteriori riguardo a quelle desumibili da elementi offerti dal contribuente - Applicabilità - Sussistenza - Controversie relative alla mera correttezza degli atti liquidatori fondati su detti elementi - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532719-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di condono fiscale, l'art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 (che con riguardo alle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengano esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, accorda al contribuente la possibilità di determinarne l'estinzione con un pagamento correlato al valore della lite medesima, ed identifica tale valore con la maggior somma reclamata o reclamabile dall'ufficio), dev'essere interpretato nel senso che, al beneficio del condono sono ammesse le sole controversie tributarie concernenti liti pendenti su pretese creditorie dell'Amministrazione che si caratterizzino come diverse ed ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente, e non anche quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori (nella specie computo dell'INVIM, attinente ad una vendita immobiliare operata sulla base della rendita attribuita al bene venduto su istanza di accatastamento), si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del "quantum" dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)