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Sez. 5, Sentenza n. 4240 del 24/02/2006 (Rv. 588060 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente definibile - Liquidazione dell'INVIM escludente la spettanza di aliquota agevolata - Natura - Atto impositivo - Impugnazione - Controversia definibile - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588060-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'INVIM con il quale si neghi la spettanza dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, atteso che tale atto riveste natura impositiva ai sensi del detto art. 16 della legge n. 289 del 2002, in quanto con esso l'ufficio finanziario non si limita a liquidare l'imposta dovuta in base ad un accertamento divenuto definitivo, ma adotta quel che rappresenta il primo atto con il quale partecipa la propria pretesa al contribuente, oltretutto in contrasto con l'aspettativa di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)