Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 26/03/1988 (Rv. 458332 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ESERCIZIO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DELLA FACOLTÀ DI RISCATTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - CONDIZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ESERCIZIO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DELLA FACOLTÀ DI RISCATTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - CONDIZIONI.*
In tema di assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 l'Esercizio da parte dell'assegnatario della facoltà di riscatto non determina l'automatico trasferimento della proprietà del bene con la conseguente irrevocabilità dell'assegnazione ma soltanto una aspettativa giuridica fino alla conclusione del procedimento, con la conseguenza che i fatti successivi alla presentazione della domanda di riscatto qualora facciano venir meno i requisiti necessari per il mantenimento della qualità di assegnatario possono dare luogo alla revoca dell'assegnazione. (V 6000/82, mass n 423729; (V 3265/80, mass n 407065).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 23, Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)