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Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 27/02/1995 (Rv. 490737 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490737-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi; con la conseguenza che è prioritario, rispetto alla verifica dei redditi del coniuge eventualmente obbligato, l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente il mantenimento, da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio, quelle situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del richiedente medesimo (riaffermando tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito, la quale si era limitata a valutare le condizioni economiche dell'una e dell'altra parte, senza prendere in considerazione il tenore di vita dei coniugi all'epoca della convivenza e senza valutare se i redditi a disposizione del coniuge richiedente gli consentissero un livello di vita "adeguato" a quello coniugale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)