Sez. 3, Sentenza n. 7332 del 10/12/1986 (Rv. 449390 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - PROVA DEL PROPOSITO DI TRASFERIRE LA RESIDENZA - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA DEL CONVENUTO - CONTENUTO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - PROVA DEL PROPOSITO DI TRASFERIRE LA RESIDENZA - SUFFICIENZA - PROVA CONTRARIA DEL CONVENUTO - CONTENUTO.*
Il proposito del locatore di trasferire la propria residenza nel comune dove è sito l'appartamento locato - ancorché non derivante da uno stato di grave disagio o da gravi ragioni - integra una legittima causa di cessazione della proroga legale della locazione, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950, in quanto Esercizio di un diritto primario ed assoluto tutelato dall'art. 16 della Costituzione, che non è suscettibile di limitazioni e le cui motivazioni non sono sindacabili dal giudice, tranne nel caso di un comportamento fittizio e diretto ad eludere maliziosamente la normativa vincolistica, la prova del quale incombe al conduttore. (Conf 2070/83, mass n 426920; (Conf 1991/82, mass n 419832; (Conf 1643/81, mass n 412311).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)