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Sez. 3, Sentenza n. 1991 del 30/03/1982 (Rv. 419832 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419832-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il proposito del locatore di trasferire la propria residenza nel comune dove è sito l'appartamento locato, pur riflettendo un comportamento volontario, integra una legittima causa di cessazione dalla proroga legale del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, trattandosi dell'Esercizio di un diritto primario ed assoluto, tutelato dall'art. 16 della Costituzione, che non è suscettibile di limitazioni e le cui motivazioni non sono sindacabili dal giudice, tranne nel caso di un comportamento fittizio e diretto ad eludere maliziosamente la normativa vincolistica. (Conf 1643/81, mass n 412311; (Conf 479/81, mass n 410946; (Conf 1057/79, mass n 397252; (Conf 4294/78, mass n 393957).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)