Sez. L, Sentenza n. 5710 del 05/11/1979 (Rv. 402307 - 01)
PREVENZIONE INFORTUNI E DISASTRI - IN GENERE - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
PREVENZIONE INFORTUNI E DISASTRI - IN GENERE - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
Ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica non e affatto necessario che l'attivita manuale - che ricomprende ogni attivita lavorativa e, in genere, ogni condotta ad essa collegata che possa comportare per il lavoratore un danno corpori corpore datum - richiesta dall'art 4, comma primo, n 1 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, venga svolta in via esclusiva e prevalente, essendo sufficiente che la stessa attivita, ancorche accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attivita intellettuale, sia svolta professionalmente e cioe in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purche non via occasionale o eccezionale. (Conf 4472/78, mass n 394143; (Conf 5578/78, mass n 395359; (Conf 3741/78, mass n 393265).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)