Sez. L, Sentenza n. 2680 del 03/04/1990 (Rv. 466346 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - REQUISITI - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - INERENZA DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - REQUISITI - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - INERENZA DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*
La subordinazione, che costituisce il tratto distintivo fondamentale del rapporto di lavoro dipendente rispetto a quello di lavoro autonomo, consiste in un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo (e, quindi, anche organizzativo e disciplinare) del datore di lavoro, con conseguente limitazione della libertà del primo, e che postula, per la sua concreta sussistenza, non già semplici direttive programmatiche e prescrizioni predeterminate ovvero un controllo estrinseco dell'attività del prestatore, attinente al risultato della medesima - essendo, tanto le une quanto le altre, compatibili con la prestazione d'opera autonoma -, ma bensì la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento e che, quindi, il potere direttivo del datore di lavoro inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione medesima. (V 2012/87, mass n 451306; (V 5888/84, mass n 437554; (V 1444/82, mass n 419275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)