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Sez. L, Sentenza n. 2012 del 25/02/1987 (Rv. 451306 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO- IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - PREDETERMINAZIONE DELL'OPERA E DEL SERVIZIO RICHIESTO - CONSEGUENTE INSERIMENTO DEL PRESTATORE DI ESSI NELLA ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DI DETTO INSERIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE E MINUTA PREDETERMINAZIONE DEGLI INCOMBENTI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ DI LETTURA DEI CONTATORI, DI ESAZIONI DELLE BOLLETTE E DI SEGNALAZIONE DI GUASTI ALLE LINEE ELETTRICHE.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451306-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO- IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - PREDETERMINAZIONE DELL'OPERA E DEL SERVIZIO RICHIESTO - CONSEGUENTE INSERIMENTO DEL PRESTATORE DI ESSI NELLA ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DI DETTO INSERIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVE E MINUTA PREDETERMINAZIONE DEGLI INCOMBENTI RELATIVI ALLA ATTIVITÀ DI LETTURA DEI CONTATORI, DI ESAZIONI DELLE BOLLETTE E DI SEGNALAZIONE DI GUASTI ALLE LINEE ELETTRICHE.*

Con riguardo alla individuazione della natura subordinata od autonoma di un rapporto di lavoro, la predeterminazione dell'opera o del servizio richiesto, necessaria per l'utile impiego dell'una o dell'altro da parte del committente, non implica l'inserimento del prestatore di essi nell'organizzazione del primo, costituendo tale predeterminazione il contenuto dell'obbligazione pattuita - che trae la sua fonte dalla volontà negoziale e paritaria delle parti - nella fase formativa del contratto. Detto inserimento si realizza, invece, allorché l'attività lavorativa oggetto del contratto venga regolata nel suo svolgimento, non già in base ad elementi predeterminati dalle parti al fine di stabilire il contenuto della prestazione dovuta, ma sulla base delle direttive del datore di lavoro, nell'Esercizio del potere gerarchico volto ad utilizzare, nel modo più conveniente e secondo le esigenze anche mutevoli della propria organizzazione aziendale, le prestazioni del lavoratore. (nella specie, la S. C., censurando l'impugnata sentenza, ha osservato che, alla stregua del suesposto principio, la minuta predeterminazione, in Sede di stipula del contratto, degli incombenti relativi alle attività di lettura dei contatori, di esazione delle bollette e di segnalazione dei guasti alle linee elettriche non avvalorava la tesi del rapporto di lavoro subordinato, ma apportava un contributo all'opposta tesi della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo.) (V 5888/84, mass n 437554; (V 1444/82, mass n 419275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)