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Sez. L, Sentenza n. 1444 del 06/03/1982 (Rv. 419275 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - INSERIMENTO DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419275-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - INSERIMENTO DEL LAVORATORE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORE - PRESUPPOSTO.*

Ai fini della Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, si ha inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'imprenditore (nella specie: ENEL) quando l'attività oggetto del contratto (nella specie: lettura dei consumi di energia elettrica) venga regolata nel suo svolgimento, non già alla stregua di elementi predeterminati dalla volontà negoziale e paritaria delle parti, nella fase formativa del contratto, allo scopo di stabilire il contenuto della prestazione dovuta, bensì sulla base delle direttive del datore di lavoro, nell'Esercizio del suo potere gerarchico, volto ad utilizzare, nel modo più utile e secondo le esigenze anche mutevoli della sua organizzazione aziendale, le prestazioni del lavoratore. (V 2153/81, mass n 412873; (V 3101/80, mass n 406880; (V 3800/79, mass n 400247).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)