Sez. 1, Sentenza n. 5473 del 04/06/1999 (Rv. 527029 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO | Liquidazione - Presupposti - Determinazione del valore di stima - Necessità - Competenza dell'organo amministrativo (UTE) - Sussistenza - Ritardo - Conseguenze - Responsabilità dell'ENEL - Esclusione.
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO
La liquidazione dell'indennizzo dovuto dall'ENEL per la nazionalizzazione delle imprese elettriche "ex lege" 1463/63 richiede la previa determinazione (con efficacia vincolante per l'ente) del valore di stima, in sede amministrativa, da parte del competente ufficio tecnico erariale. Detto ufficio è del tutto estraneo alla struttura organizzativa dell'ente elettrico, onde quest'ultimo non può essere ritenuto in colpa per la ritardata liquidazione dovuta non a fatto proprio ma a ritardo dell'UTE.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)