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Sez. 1, Sentenza n. 6066 del 30/05/1995 (Rv. 492575 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO | Dovuto dall'E.N.E.L. - Ritardata "determinatio" amministrativa - Imputabilità all'E.N.E.L. - Esclusione - Indennizzo - Determinazione in sede giudiziaria - Infondata contestazione - Mora dell'E.N.E.L. - Sussistenza a partire dalla data della domanda - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492575-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo dovuto dall'E.N.E.L. per la nazionalizzazione di imprese elettriche, ai sensi della legge n. 1463 del 1962, il valore di stima deve essere previamente determinato in sede amministrativa dal competente ufficio tecnico erariale, di modo che l'E.N.E.L. è tenuto in quella sede a conformarsi alla stima e non può, quindi, essere ritenuto in colpa per la ritardata liquidazione dovuta non a fatto proprio, ma a ritardo di quell'ufficio. Tuttavia, una volta che il titolare dell'impresa o dell'impianto nazionalizzato abbia adito il giudice per l'accertamento dell'effettivo indennizzo spettante, l'ente - quale parte convenuta in un ordinario processo contenzioso - pure nell'ipotesi in cui le norme disciplinanti la liquidazione dell'indennizzo siano costituzionalmente legittime, riacquista una propria autonomia di valutazione e di iniziativa in ordine al "quantum" dell'indennizzo, anche in relazione all'eventuale adesione alle pretese dell'attore o alla formulazione di proposte transattive, per cui, se persiste a contestare infondatamente quelle pretese, non può non ritenersi in mora a partire dalla data della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)