Sez. 3, Sentenza n. 4597 del 26/10/1977 (Rv. 388206 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
La proposizione, da parte dell'appellante, di nuove eccezioni in senso proprio nel giudizio di secondo grado costituisce Esercizio del diritto di impugnazione e si attua attraverso la formulazione dei motivi di gravame: essa incontra, percio, un limite invalicabile nell'art 342 cod proc civ, nel senso che l'appellante puo dedurre nuove eccezioni soltanto nell'atto di appello e non anche nello ulteriore corso del giudizio di gravame. (Conf 2930/75, mass n 376993).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)