diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2930 del 29/07/1975 (Rv. 376993 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376993-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*

La proposizione, da parte dell'appellante, di nuove eccezioni in senso proprio, nel giudizio di secondo grado, costituisce Esercizio del diritto di impugnazione e si attua attraverso la formulazione di motivi di gravame. Pertanto, essa incontra un limite invalicabile nell'art 342 cod proc civ, nel senso che, diversamente dall'appellato, l'appellante puo dedurre nuove eccezioni soltanto nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame. (Conf 2657/74, mass n 371116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)