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Sez. L, Sentenza n. 4896 del 30/07/1980 (Rv. 408726 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - QUATTORDICESIMA MENSILITA - RAGGUAGLIO ALLA RETRIBUZIONE MENSILE EX ARTT 25 E 28 DEL CCNL 11 AGOSTO 1972 - CONFORMITA CON L'ART 17 DELLO ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 - ACCERTAMENTO - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITA NELLE GRATIFICAZIONI DELL'INDENNITA DI COMMUTAZIONE O DI CUFFIA E DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO.*
Stato
decisa il 1980-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408726-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - QUATTORDICESIMA MENSILITA - RAGGUAGLIO ALLA RETRIBUZIONE MENSILE EX ARTT 25 E 28 DEL CCNL 11 AGOSTO 1972 - CONFORMITA CON L'ART 17 DELLO ACCORDO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 - ACCERTAMENTO - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITA NELLE GRATIFICAZIONI DELL'INDENNITA DI COMMUTAZIONE O DI CUFFIA E DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO.*

Al fine di stabilire la legittimita degli artt 25 e 28 del CCNL 11 agosto 1972, per i dipendenti telefonici, che dispongono il ragguaglio della quattordicesima e della tredicesima mensilita alla retribuzione mensile costituita, a tale effetto, dallo stipendio di fatto con l'eventuale media delle provvigioni, dall'indennita di contingenza, dall'eventuale indennita di residenza e dall'indennita di mensà il giudice del merito deve accertarne la conformita o meno con l'art 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 per i dipendenti delle imprese industriali - applicabile anche alle imprese di telecomunicazioni - il quale, stabilisce che 'agli operai la liquidazione della gratifica natalizia sara effettuata per ciascun anno nella misura di duecento ore di retribuzione globale di fattò e che 'per gli impiegati la tredicesima mensilita sara corrisposta sulla base della retribuzione globale di fattò, in quanto tale accordo, reso efficace erga omnes con DPR 28 luglio 1960 n 1070, ha assunto il carattere e la forza cogente di norma giuridica alla stregua e con gli effetti dell'art 7 della legge 14 luglio 1959 n 741. (nella specie si discuteva se dovessero essere comprese nello ammontare delle mensilita aggiuntive, l'indennita di tavolo di commutazione, o di cuffia, e la maggiorazione di paga per lavoro notturno). (Conf 3089/80, mass n 406850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 11/08/1972 num. 25, Contr. Coll. 11/08/1972 num. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)