Sez. 6, Sentenza n. 2860 del 03/07/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177780 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - CITTADINI ALTOATESINI DI LINGUA TEDESCA - USO DELLA LINGUA TEDESCA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - CITTADINI ALTOATESINI DI LINGUA TEDESCA - USO DELLA LINGUA TEDESCA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Il mancato uso della lingua tedesca nei procedimenti penali per la regione Trentino-alto Adige è causa di nullità solo quando il cittadino di lingua tedesca, non conoscendo quella italiana, abbia richiesto l'uso della lingua madre, vuoi esplicitamente vuoi implicitamente usando di fatto quella tedesca. (V mass n 135011; (Conf mass n 161206; (Conf mass n 146983; (Conf mass n 127600).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., DPR 03/01/1960 num. 103 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)