Sez. U, Ordinanza n. 15601 del 03/07/2009 (Rv. 608933 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trattamento pensionistico integrativo erogato da apposito Fondo a favore del personale dell'Amministrazione regionale della Sardegna - Rivalutazione automatica del trattamento integrativo sospesa e modificata con decreti asseritamente illegittimi del Presidente del Consiglio regionale e del Consiglio di presidenza adottati in epoca successiva al 30 giugno 1998 - Domanda proposta dai dipendenti in quiescenza del Consiglio regionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda proposta dai dipendenti in quiescenza del Consiglio regionale della Regione Sardegna per conseguire la rivalutazione automatica del trattamento integrativo di cui agli artt. 4 e 5 della legge reg. della Sardegna 5 maggio 1965, n. 15, sospesa e modificata con decreti asseritamente illegittimi adottati dal Presidente del Consiglio regionale e dal Consiglio di presidenza in epoca successiva al 30 giugno 1998, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, da un lato, i dipendenti dei Consigli regionali sono dipendenti di pubbliche amministrazioni cui si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e, segnatamente, delle Regioni, enti autonomi, di cui i Consigli sono organi; dall'altro, la controversia inerisce al rapporto di lavoro e a diritti soggettivi, riguardando la pretesa all'adempimento di un credito retributivo, mentre i provvedimenti modificativi del precedente regime del rapporto obbligatorio assumono il ruolo di atti presupposti, disapplicabili dal giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 05/05/1965 num. 15 art. 4, Legge Reg. Sardegna 05/05/1965 num. 15 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)