Sez. U, Sentenza n. 10464 del 23/04/2008 (Rv. 602819 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti di enti pubblici non economici (nella specie INPS) - Controversie relative al trattamento erogato da apposito fondo costituito dall'ente datore di lavoro - Riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato (tra cui, l'INPS) ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (cui ora corrisponde l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all'epoca della sua emanazione. (Nella specie, le S.U., in una controversia riguardante la spettanza o meno, in periodo anteriore al 30 giugno 1998, della integrazione al minimo sulla pensione integrativa di reversibilità a carico dell'INPS datore di lavoro, hanno dichiarato sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)