Sez. 6, Sentenza n. 23788 del 27/03/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 226041 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia cautelare in carcere - Esigenze cautelari - Reati di matrice mafiosa - Presunzione - Sussistenza - Elementi idonei a superare la presunzione - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La presunzione di pericolosità, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. per chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un reato di matrice mafiosa, può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze. Ne consegue che non possono ritenersi idonei a superare tale presunzione la deduzione di elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dall'incensuratezza dell'imputato, dal periodo di custodia da lui sofferto o dalla concessione delle attenuanti generiche).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)