Sez. 5, Sentenza n. 11212 del 16/05/2007 (Rv. 599465 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI | Risultanze dell'inventario regolarmente redatto e vidimato - Vincolatività per l'amministrazione finanziaria - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI
In tema di imposta sulle successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativa ad una azienda compresa nell'asse ereditario sono vincolanti per l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, le risultanze dell'"inventario regolarmente redatto e vidimato", salvo il potere dello stesso ufficio di infirmare motivatamente - con assunzione dell'afferente e conseguente onere probatorio - l'attendibilità di quell'"inventario", quand'anche "regolarmente redatto e vidimato". Ciò in quanto, il riconoscimento in capo all'ufficio finanziario del potere di prescindere sempre e comunque dalle dette risultanze, si tradurrebbe nell'attribuzione ad esso del potere di disattenderle senza addurre alcuna motivazione, e, in definitiva, nell'ingiustificata disapplicazione dello specifico precetto legislativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 15, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)