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Sez. L, Sentenza n. 2099 del 04/05/1978 (Rv. 391478 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA A MEZZO DI UNA PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA - COSTITUZIONE IN SANATORIA DI PERSONA NON NOMINATA VALIDAMENTE LIQUIDATORE DELLA SOCIETA - LEGALE RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE AL SOLO SCOPO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA SOCIETA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391478-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA A MEZZO DI UNA PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SANATORIA - COSTITUZIONE IN SANATORIA DI PERSONA NON NOMINATA VALIDAMENTE LIQUIDATORE DELLA SOCIETA - LEGALE RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE AL SOLO SCOPO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DELLA SOCIETA - INSUFFICIENZA.*

Qualora una societa a responsabilita limitata sia stata presente nel processo per mezzo di una persona fisica non abilitata a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale e sanato (come per ogni altra persona giuridica) con effetto retroattivo, rispetto alle nullita da esso dipendenti, mediante la Costituzione in giudizio del legale rappresentante il quale manifesti con il suo comportamento la volonta di ratificare la condotta difensiva precedente tale Costituzione. Non puo tuttavia considerarsi legale rappresentante della societa chi non sia stato nominato validamente liquidatore della societa dal Presidente del tribunale, a norma dell'art 2450 cod civ, essendo stato emesso il decreto su istanza di soggetti che non siano soci, amministratori o sindaci. Neppure puo ritenersi legale rappresentante con poteri di ratifica il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art 78 cod proc civ al solo scopo di rappresentare processualmente la persona giuridica. (Conf 2530/70, mass n 348837).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)