Sez. 3, Sentenza n. 951 del 25/03/1972 (Rv. 357225 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA FISSAZIONE DI UN TERMINE - FISSAZIONE DI UDIENZA DI COMPARIZIONE - CONFIGURABILITA DI TERMINE PER L'INTEGRAZIONE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA DECLARATORIA DELLA DECADENZA - CONCESSIONE DI UN NUOVO TERMINE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA FISSAZIONE DI UN TERMINE - FISSAZIONE DI UDIENZA DI COMPARIZIONE - CONFIGURABILITA DI TERMINE PER L'INTEGRAZIONE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - MANCATA DECLARATORIA DELLA DECADENZA - CONCESSIONE DI UN NUOVO TERMINE - IRRILEVANZA.*
Nell ipotesi di omessa fissazione da parte dell'istruttore di appello di un termine entro il quale l'attivita integrativa del contraddittorio deve espletarsi, ove sia fissata una successiva udienza di comparizione, e alla data di questa che bisogna riportarsi quale dies ad quem per il regolare adempimento del detto Onere processuale, potendo solo farsi questione del periodo intercorrente tra tale data e il dies a quo coincidente con la comunicazione della relativa ordinanza. Il vano decorso del termine opera nonostante la mancata declaratoria di decadenza ed ancorche l'istruttore con una seconda ordinanza accordi un nuovo termine, dato che il termine perentorio non e sostituibile ne prorogabile neppure sull'accordo delle parti: la tardiva integrazione, essendo priva di Rilevanza giuridica, non impedisce poi la declaratoria di inammissibilita dell'impugnazione a norma dell'art 331 cod proc civ ancorche il litisconsorzio necessario si sia costituito. (Conf 984'70, mass n 346466).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)