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Sez. L, Sentenza n. 4608 del 13/08/1982 (Rv. 422578 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - MANCATA CORRESPONSIONE DEI RATEI DI TREDICESIMA MENSILITÀ RELATIVI AL PERIODO DI SCIOPERO - LEGITTIMITÀ - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DI DETTI RATEI PER ALTRI MOTIVI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422578-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - MANCATA CORRESPONSIONE DEI RATEI DI TREDICESIMA MENSILITÀ RELATIVI AL PERIODO DI SCIOPERO - LEGITTIMITÀ - PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DI DETTI RATEI PER ALTRI MOTIVI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - IRRILEVANZA.*

La mancata corresponsione dei ratei di tredicesima mensilità, in relazione al periodo in cui il prestatore si sia astenuto dal lavoro per sciopero, è legittima costituendo la tredicesima mensilità parte integrante della retribuzione e non rilevando in contrario che per legge (art. 2110 cod. civ.) o per contratto (nella specie, CCNL 19 aprile 1973 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata - e successive modificazioni -) la retribuzione stessa risulti dovuta con riferimento a periodi di carenza delle prestazioni lavorativa, causati, a differenza dello sciopero, da eventi non imputabili alla volontà del lavoratore. (Conf 501/67, mass n 326444).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)