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Sez. 1, Sentenza n. 6267 del 23/03/2005 (Rv. 580396 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Costituzione di fondo patrimoniale - Azione revocatoria - Ammissibilità - .
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580396-01

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La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 ss. cod. civ.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)