Sez. 1, Sentenza n. 8379 del 20/06/2000 (Rv. 537822 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Costituzione di fondo patrimoniale - Applicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 ss. cod. civ.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti; pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, esso è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 legge fall..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)