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Sez. 3, Sentenza n. 6509 del 09/07/1994 (Rv. 487352 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere | Stipula della compravendita con contestuale pagamento del prezzo - Obbligo - Inadempimento - Tutela ex art. 2932 cod. civ. - Esperibilità.
Stato
decisa il 1994-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487352-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere

In tema di locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo la dichiarazione del conduttore di esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 38 legge 27 luglio 1978 n. 392 a seguito della comunicazione del locatore, pur non costituendo accettazione della proposta di alienazione, determina l'obbligo per entrambe le parti di addivenire entro un certo termine alla stipula della compravendita con contestuale pagamento del prezzo, con la conseguenza che in caso di inadempimento delle parti a quell'obbligo a contrarre è operante la tutela specifica di cui all'art. 2932 cod. civ. nel concorso delle relative condizioni, trattandosi di norma applicabile indipendentemente dalla fonte, legale o convenzionale, dell'obbligo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1482, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)