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Sez. 3, Sentenza n. 4284 del 14/04/1995 (Rv. 491833 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE | Natura ed effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491833-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - COMUNICAZIONI DEL LOCATORE

La comunicazione che il proprietario di un immobile locato ad uso non abitativo è tenuto a fare al conduttore, a norma dell'art. 38 legge n. 392/78, non è qualificabile come proposta contrattuale, né come informativa di intenti destinata ad avviare trattative negoziali, ma si inserisce in un particolare meccanismo predisposto da detta norma, quale atto di interpello dovuto dal proprietario, vincolato nella forma e nel contenuto, per assicurare al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione, per modo che gli atti posti in essere dalle parti possono produrre gli effetti previsti dall'art. 38 cit. solo nell'ipotesi di effettiva sussistenza del diritto di prelazione come regolamentato da detta norma (nella specie la sentenza di merito confermata dalla S.C. aveva ritenuto insussistente il diritto di prelazione, trattandosi di vendita unitaria e non frazionata dell'intero immobile in cui era compresa la porzione locata ad uso non abitativo e che la comunicazione effettuata dal locatore per tuziorismo non poteva valere come offerta di prelazione volontaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)