Sez. 1, Sentenza n. 14820 del 19/02/2020 Ud. (dep. 13/05/2020) Rv. 279051 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Collusione - Soggetto attivo - Qualità di militare della Guardia di Finanza - Sufficienza - Esercizio di un determinato servizio funzionale alla frode fiscale - Necessità – Esclusione - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato nella condotta del militare della Guardia di Finanza che aveva fatto intestare fittiziamente ad una persona disabile un'autovettura di grossa cilindrata, usufruendo così dell'IVA in misura agevolata).
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)