Sez. L, Sentenza n. 4812 del 29/03/2003 (Rv. 561599 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito per pagamenti anteriori al 1 gennaio 1996 - Disciplina ex art. 1, comma duecentosessantesimo segg., legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Limiti - Recupero avvenuto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Sussistenza - Limite di reddito - Eccezione - Prova - Onere dell'assicurato - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate anteriormente all'1 gennaio 1996 dall'I.N.P.S. per superamento del limite di reddito sono ripetibili secondo la disciplina stabilita dall'art. 1, commi duecentosessantesimo e ss, legge n. 662 del 1996, inapplicabile soltanto in riferimento ai recuperi già avvenuti; quindi, qualora l'assicurato eccepisca l'irripetibilità ex art. 1, comma duecentosessantesimo legge cit., delle prestazioni percepite prima di detta data, grava sul medesimo l'onere di provare di avere percepito un reddito personale ai fini IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire sedici milioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)