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Sez. U, Sentenza n. 2692 del 05/06/1989 (Rv. 462978 - 01)

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - OMESSA MANUTENZIONE DI STRADA PUBBLICA - PREGIUDIZIO ALL'IMMOBILE LIMITROFO - AZIONE DI DANNO TEMUTO - PROPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA P.A..*
Stato
decisa il 1989-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462978-01

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - OMESSA MANUTENZIONE DI STRADA PUBBLICA - PREGIUDIZIO ALL'IMMOBILE LIMITROFO - AZIONE DI DANNO TEMUTO - PROPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA P.A..*

Con riguardo al pregiudizio che possa derivare all'immobile limitrofo dall'omessa manutenzione di strada pubblica, ovvero, in generale, dall'inosservanza delle regole imposte dalla prudenza e dalle cautele tecniche a salvaguardia dei diritti dei terzi, deve riconoscersi la proponibilità contro l'amministrazione di Azione di denuncia di danno temuto, secondo la previsione dell'art. 1172 cod. civ., vertendosi in tema di comportamenti materiali, non riconducibili all'Esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, in relazione ai quali rientra nelle attribuzioni del giudice ordinario la condanna dell'amministrazione medesima ad un "facere". (V 9469/87, mass n 456576; (V 4566/86, mass n 447304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)