Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 258 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14661
- Inquinamento
- Tutela delle acque
- Violazioni
- Sanzioni
- Omessa specificazione della fattispecie concreta e difetto di motivazione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 23, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87, non si riferisce alla fattispecie concreta e contiene un richiamo generico alla questione di legittimità costituzionale che non può sostituire la motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei processi penali di provenienza.
Norme impugnate
- art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1980 dal Pretore di Argenta nei procedimenti penali riuniti a carico di Miserocchi Martino, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981;
udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.
punto 1
Considerato che il Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre 1980, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità cosituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
punto 2
rilevato che l'ordinanza non si riferisce alla fattispecie concreta e contiene un richiamo generico alla suddetta questione di legittimità costituzionale, richiamo che non può costituire la motivazione sulla rilevanza della stessa questione nella causa di merito;
punto 3
ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo, di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sent. n. 69 e n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983) la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) proposta dal Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre 1980, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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