Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 14/01/2010 Cc. (dep. 16/03/2010) Rv. 246327 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato ex art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 - Inesistenza dell'operazione - Oggettiva e soggettiva - Imposte dirette e IVA - Diversa rilevanza.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)