Sez. 3, Sentenza n. 25871 del 08/05/2003 Cc. (dep. 16/06/2003) Rv. 225651 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Sequestro probatorio - Somme di denaro - Natura di corpo di reato ex art. 253 cod. proc. pen. - Condizioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di sequestro probatorio, una somma di denaro può essere considerata corpo del reato, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato, con la conseguenza che, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento. (Nella fattispecie il decreto di sequestro probatorio aveva per oggetto somme di danaro - depositate in banca da una ditta che fungeva da concessionaria della pubblicità di un quotidiano - in quanto ritenute provento della pubblicazione di annunci economici da parte di soggetti dediti alla prostituzione). (Segnalazione di contrasto n. 146 del 2000).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)