diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2455 del 26/02/1993 (Rv. 481155 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Accoglimento della domanda - Effetti - Subingresso del retraente al terzo acquirente con effetto dalla data della domanda - Esecuzione di opere edilizie sul fondo da parte del retrattato successivamente a tale data - Qualità di terzo del medesimo ai fini dell'applicabilità dell'art. 936 cod. civ..
Stato
decisa il 1993-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481155-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

Il retratto agrario previsto dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 costituisce esercizio del diritto potestativo di subentrare nella qualità di acquirente del fondo con effetti "ex tunc", mediante una dichiarazione unilaterale ricettizia rivolta al retrattato, configurandosi il pagamento del prezzo da parte del retraente entro il termine di legge unicamente come una condizione sospensiva dell' efficacia del subingresso medesimo (art. 8, comma 8, legge citata), sicché ove non sia in discussione l'avveramento dell'anzidetta condizione sospensiva, l'accoglimento della domanda di riscatto determina il subingresso del retraente al terzo acquirente con effetto dalla data della domanda medesima. Ne deriva che il retrattato che abbia eseguito delle opere edilizie sul fondo dopo tale data deve considerarsi terzo ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 936 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)